Vederci chiaro sulla consulenza finanziaria

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Articolo a cura di Luca Lupotto, consulente patrimoniale ALFA SCF.

L’area di approfondimento sulla pianificazione, nell’ambito del sito www.alfaconsulenza.it, propone articoli di ampio spettro con l’obiettivo di introdurre idee e spunti su life planning e investimento consapevole. L’elenco completo è presente qui.

 

Vederci chiaro sulla consulenza finanziaria: chiarimenti in tema di MiFID 2 e sulla figura del consulente finanziario

Nel corso dell’intero 2017 si sono susseguiti meeting ed eventi, soprattutto tra addetti ai lavori, per valutare impatti e adempimenti richiesti dall’entrata in vigore in Italia della MiFID 2.

Questa normativa comunitaria, evoluzione della prima MiFID, ha come obiettivo una maggiore tutela del consumatore finale, e affronta temi importanti come trasparenza dei costi e consulenza su base indipendente. Dobbiamo però prendere atto che il mondo finanziario non sta aiutando il cliente o potenziale cliente a fare chiarezza nel comprendere a chi rivolgersi per risolvere le proprie problematiche correlate agli investimenti o alla pianificazione di obiettivi finanziari, e nel capire se chi si propone come tale lo faccia nel suo effettivo interesse.

A pochi giorni dal primo gennaio 2018 ancora non sono definiti i criteri di accesso al nuovo albo dei Consulenti Finanziari e la composizione dell’Organismo che lo gestirà; a colpi alterni di emendamenti parlamentari e dichiarazioni ai media si parla di apertura ai commercialisti, offerte fuori sede, vari modelli di consulenza, e ogni parte in causa estrae una argomentazione a proprio favore generando non poca confusione.

Nel precedente articolo abbiamo trattato i diversi tipi di esigenze di consulenza finanziaria che ogni persona può avere, a maggior ragione se detentore di un patrimonio investito in strumenti finanziari. Oggi trattiamo degli interlocutori, ricordando un dato emblematico del “Rapporto Consob sugli investimenti delle famiglie italiane” (fonte dei dati):  il 53% degli intervistati fa scelte di investimento seguendo indicazioni di familiari/amici/colleghi e il 22% in autonomia.

Evoluzione degli interlocutori finanziari in Italia

Conviene tornare indietro di qualche decennio per inquadrare il contesto: in principio era la Banca, il punto di riferimento sia per il deposito di denaro ed il suo investimento (tipicamente in titoli di Stato, obbligazioni bancarie e azioni italiane), sia per finanziamenti personali e aziendali.

Poi si sono sviluppate ed evolute le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), le SGR (Società di Gestione del Risparmio) e la figura del promotore finanziario. L’investitore ha avuto così la possibilità di affidarsi ad un gestore attivo (attraverso prodotti collettivi ed individuali) per il tramite di un promotore, remunerato mediante la retrocessione di una parte delle commissioni addebitate sui prodotti collocati al cliente.

Questo processo ha permesso una crescente diversificazione degli investimenti, in un momento storico (gli ultimi vent’anni) che ha visto svilupparsi i fenomeni di globalizzazione, di evoluzione dei mercati finanziari, di crisi internazionali finanziarie ed economiche, di bolle e riprese, di un business della gestione degli investimenti proficua per le imprese e gli operatori del settore.

In Europa, la direttiva MiFID, pensata pre-crisi 2008, ha introdotto alcuni importanti concetti di valutazione di adeguatezza e appropriatezza e ha creato una riserva di legge per le attività di consulenza in materia di investimenti, riservate agli intermediari abilitati e a due nuove figure caratterizzate anche da requisiti di indipendenza: i consulenti finanziari (poi definiti autonomi) e le società di consulenza finanziaria, la cui istituzionalizzazione solo oggi (o meglio nel corso del 2018) sembra giunta a compimento.

Punti di attenzione in tema di consulenza che evolvono con l’avvento di MiFID 2

Tornando all’investitore, più o meno consapevole e preparato, questi sono alcuni fatti emersi nel corso degli ultimi anni:

  • Alcuni istituti bancari hanno collocato prodotti non adeguati alla clientela, con modalità più o meno lecite (esempio)
  • Nel collocamento di prodotti, servizio remunerato dal prodotto stesso, è presente un conflitto di interessi con il cliente (esempio)
  • I costi degli strumenti finanziari collocati dagli intermediari (attraverso propri dipendenti o promotori, ora consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede), hanno un impatto percentuale annuo notevole (storicamente il dato per i fondi comuni supera 1,5%, vedi il paper di Banca d’Italia)
  • Nel corso degli ultimi anni, per giustificazione le retrocessioni dai prodotti alle reti distributive (talvolta anche alla luce di programmi di formazione specifica) si è riqualificato l’interlocutore del cliente come “consulente” o denominazioni simili

La MiFID 2 in linea teorica propone soluzioni interessanti ai punti precedenti: una migliore valutazione di adeguatezza, la product governance mediante la quale si dovranno individuare per ogni prodotto appositi target di clientela a cui poterlo distribuire, la definizione di consulenza su base indipendente e su base non indipendente, una maggiore trasparenza e comunicazione sui costi. Ma cosa significa, dalla parte del cliente?

  • Dal 2018 tutte le banche ed intermediari dovranno comunicare in modo trasparente ai clienti i costi affrontati, espliciti e impliciti, e quindi i clienti potranno valutare se il servizio ricevuto è congruo rispetto al prezzo pagato come “costo di consulenza” (e sì, oltre alla percentuale sul portafoglio investito dovrà essere indicato anche un valore in Euro).
  • Sarà più difficile che un cliente possa acquistare un prodotto di una tipologia che ha dichiarato di non conoscere o non indirizzato al target market di cui fa parte
  • Esisterà una separazione netta e dichiarata tra consulenza su base indipendente (il servizio è remunerato fee-only dal cliente, senza ricorso a retrocessioni o inducements dai prodotti) e su base non indipendente (intermediari e relativi consulenti che scelgono di mantenere le proprie fee legate ai prodotti suggeriti).

Cosa sarà portato alla luce e cosa ancora manca?

Manca una mappa delle professioni, per capire da quali basi arrivano le indicazioni di investimento fornite dal banker, dal consulente abilitato all’offerta fuori sede, dal consulente autonomo o da un esponente di una società di consulenza finanziaria, e meglio ancora per capire a chi scegliere di affidarsi per essere supportati in materia di pianificazione finanziaria e investimenti.  Difficile da farsi, anche perché ci sono spesso grandi professionalità dietro ognuna di queste figure, che però viene fuori nel lungo periodo, in una fiducia reciproca costruita nella quotidianità con spiegazioni, commenti, consigli, anche passi indietro quando altre professionalità sono necessarie.

Però ora Mifid 2 dà l’occasione di portare alla luce del sole alcune considerazioni importanti:

  • I costi dei servizi e degli investimenti saranno più chiari. E non si potranno più confondere: chi si propone come consulente dovrà giustificare il costo pagato dal cliente.
  • La scelta di offrire consulenza su base indipendente esiste. Occasione non percorsa per il momento dalle principali realtà bancarie e di rete che continueranno a lavorare con inducements, che difficilmente potranno fare passare il messaggio di essere “super partes”, o che il cliente viene prima di tutto.
  • Oltre al servizio di consulenza su base indipendente, sarà più facile identificare gli operatori che sono veri soggetti indipendenti, verificandone a regime l’appartenenza all’albo nelle sezioni di “consulenti finanziari autonomi” e “società di consulenza finanziaria”, ricordando che essi svolgono i propri servizi professionali senza detenere mai il denaro del cliente, minimizzando i rischi di controparte.

Per chiudere, il suggerimento per l’investitore, prima di farsi coinvolgere da un operatore finanziario e prima di farsi prendere dalla smania di rendimenti decontestualizzati, è quello di partire come sempre dalla consapevolezza del servizio che venga maggiormente incontro alle sue esigenze tra cui:

  • Servizi alla persona (formazione, pianificazione personale) e al patrimonio (pianificazione finanziaria, successoria, ecc.)
  • Servizi di raccomandazione personalizzata di investimento
  • Altri servizi in materia di investimento (negoziazione, gestione, collocamento)
  • Servizi bancari accessori (e-banking, supporto per operazioni bancarie)

Nel corso del 2018 avremo modo di verificare quali saranno i primi impatti effettivi di MiFID 2.

 

Immagine di copertina by splitshire / Freepik

Luca Lupotto